Oney S.p.a. Informativa al pubblico

Dal 1° gennaio 2008 è entrata in vigore la nuova disciplina prudenziale per gli in-termediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 TUB (Intermediari ex art. 107) che recepisce le modifiche le direttive europee n. 48 e 49 del 2006.

Il nuovo assetto normativo e regolamentare, definito dalle modifiche al TUB del dicembre 2006 e dal collegato capitolo V° della circolare n. 216 di Banca d'Italia, ha introdotto la cosiddetta "vigilanza prudenziale equivalente", rendendo gli intermediari ex. art 107 equivalenti alle banche, per quanto riguarda il trattamento ai fini prudenziali delle esposizioni nei loro confronti.

La nuova regolamentazione prudenziale si basa su "tre pilastri" previsti dalla disciplina denominata Basilea 2:

A) il primo pilastro introduce un requisito patrimoniale per fronteggiare i rischi dell’attività finanziaria;

B) il secondo pilastro stabilisce che gli intermediari siano dotati di una gestione del processo di controllo dell’adeguatezza patrimoniale, attuale e prospettica;

C) il terzo pilastro introduce gli obblighi di informativa al pubblico riguardanti l'adeguatezza patrimoniale, l'esposizione i rischi e le caratteristiche generali dei relativi sistemi di gestione e controllo.

Accord Italia, rientra nella categoria di intermediario controllato da un soggetto comunitario sottoposto ai medesimi obblighi di informativa al pubblico previsti dalla regolamentazione sopra descritta; di conseguenza deve rendere pubbliche su base individuale soltanto le informazioni concernenti l'adeguatezza patrimoniale secondo lo schema della "tavola 1" definito dalla circolare n. 216 di Banca d'Italia. L'informativa di cui al terzo pilastro, viene redatta dal gruppo Banque Accord a livello di capo gruppo e non a livello della diretta controllante di Accord.

Tavola 1 - Adeguatezza patrimoniale.pdf